Adozione Nazionale
Scheda del servizio
Descrizione
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome.
Chi può richiederlo
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile.
I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).
Dove Richiederlo
Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983;
Legge n. 149 del 28/03/2001;
Legge n. 173 del 19 ottobre 2015.
L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di trattare ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio, dandogli il cognome.
Chi può richiederlo
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
Tra i coniugi ed il bambino deve esserci una differenza d'età minima di 18 anni e massima di 45 anni (salvo casi di danno grave per il minore). Se uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni, l'adozione è ancora possibile.
I coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare istruire e mantenere il minore (sotto il profilo morale e materiale).
Dove Richiederlo
Le domande vanno presentante al Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983;
Legge n. 149 del 28/03/2001;
Legge n. 173 del 19 ottobre 2015.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
Responsabile | Dott. Andrea Novarese | ||||||
Personale | Dott.ssa Fulvia Vigato | ||||||
Indirizzo | Piazza Finazzi n.8 | ||||||
Telefono |
0142.483121 interno 3 |
||||||
Fax |
0142.483705 |
||||||
Skype | comune_di_villanova_monferrato | ||||||
demografici@comune.villanovamonferrato.al.it |
|||||||
PEC |
villanovamonferrato@pcert.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- Documento standard[.pdf 4,44 Kb - 22/10/2002]