Regole per il calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.
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Regole per il calcolo della tariffa
ART. 11 – Determinazione della tariffa del tributo
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 e dell’art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento, come stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 e dell’art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento, come stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
Ultimo aggiornamento pagina: 24/01/2024 14:17:18