Autocertificazione
Service specifications
Le autocertificazioni
L'autocertificazione (L. 15/1968; L. 241/1990; L. 127/1997; DPR 403/98) consente al cittadino di sostituire i normali certificati con una propria dichiarazione.
Esistono 2 tipi di autocertificazione:
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione sostituiscono le tradizionali certificazioni; l'elenco delle certificazioni sostituibili è stabilito con la Legge 15/68 e con il d.P.R. 403/98 (vedi prospetto di ciò che è autocertificabile). Non necessitano di firma autenticata (legge 127/97), ne' di marca da bollo;
- le dichiarazioni sostitutive di atto notorio hanno per contenuto fatti personali, a diretta conoscenza del dichiarante, che possono riguardare sia lui stesso, sia terze persone, purchè la dichiarazione sia resa nell'interesse del dichiarante.
Le dichiarazioni sostitutive se sono allegate o collegate ad un'istanza o a una domanda presentata dall'interessato a una pubblica amministrazione, non necessitano di firma autenticata, nè di marca da bollo, ma occorre che siano accompagnate da una fotocopia di un documento di identità non scaduto. Allo stesso modo non sono necessari autentica e bollo se vengono sottoscritte davanti al dipendente incaricato di ricevere la documentazione.
I certificati relativi non devono più essere presentati, neppure a posteriori; l'autocertificazione deve essere esauriente, in modo da permettere all'amministrazione la verifica dell'esattezza dei dati contenuti (per es. non è sufficiente affermare di essere in possesso di diploma, ma è necessario indicare l'anno di rilascio del documento e l'istituto che l'ha emesso). La veridicità delle dichiarazioni sarà poi controllata dall'ufficio a cui è stata consegnata l'autocertificazione (e in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste dalla L. 15/68). Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto notorio valgono sei mesi dalla data di compilazione.
Non possono essere sostituiti da alcuna dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o di brevetti.
Quando occorre presentare una copia autentica, si può richiedere che il dipendente, incaricato di ricevere la documentazione, esegua l'autenticazione su semplice esibizione dell'originale oppure si può anche affermare, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che la copia di una pubblicazione o di documento è conforme all'originale.
Non è necessario apporre firma autenticata (L. 127/97 e L. 191/98) su istanze presentate insieme a una copia fotostatica di un documento d'identità o se firmate alla presenza del dipendente addetto. Tale norma si applica anche per la firma digitale, apposta su documenti informatici (d.P.R. 513/97).Non è invece necessaria (L. 127/97) l'autenticazione della firma per:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione,
- domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni,
- istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, seppur contenenti dichiarazioni sostitutive, previa osservanza delle condizioni prescritte,
- domande di partecipazione a concorsi pubblici,
- domande relative ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
La foto autenticata è necessaria per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni, come il porto d'armi, la licenza di caccia (Circ. del 14/03/1995, M.I.A.C.E.L. n.3).
Negli altri casi la legalizzazione delle fotografie da presentare ai fini del rilascio dei documenti personali è eseguibile dall'ufficio ricevente, se esse vengono presentate personalmente, e unite all'intera documentazione dell'istanza.
A tutti i cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni, mentre per gli extracomunitari l'utilizzo dell'autocertificazione è limitato a fatti, stati e qualità attestabili da soggetti pubblici o privati italiani.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Comuni, Province, Regioni, Scuole e Università) devono accettare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui sono previste, perché ciò comporta violazioni dei doveri d'ufficio. Sono obbligati anche ad accettarle tutti i gestori di pubblico servizio (Enel, Telecom, Poste, FF.SS., ecc).Le norme relative alle autocertificazioni non sono applicabili ai privati, salvo specifiche convenzioni (banche, studi legali, ecc.).
E' comunque possibile telefonare per informazioni sull'autenticazione di firme e di documenti, per informazioni sul rilascio delle carte di identità e per l'autentica delle fotografie al numero 0142-483121.
Ciò che è autocertificabile
Data e luogo di nascita
Residenza
Cittadinanza
Godimento dei diritti politici
Tutti i dati riguardanti lo stato civile (celibe, coniugato o vedovo)
Esistenza in vita
Nascita del figlio/a
Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
Maternità / Paternità
Separazione o comunione dei beni
Stato di famiglia (adozioni, figli a carico)
Annotazioni contenute nei registri di stato civile
Titolo di studio
Qualifica professionale
Esami sostenuti all'Università e per l'esame di Stato
Titoli di specializzazione / di abilitazione / di aggiornamento / qualificazione tecnica / di formazione
Situazione reddituale (reddito ai fini fiscali)
Situazione economica
Assolvimento obblighi contributivi
Possesso e numero codice fiscale / partita I.V.A.
Tutti i dati dell'anagrafe tributaria
Dichiarazione di "vivere a carico"
Qualità di legale rappresentante
Qualità di tutore / curatore
Non aver riportato condanne penali
Iscrizione in Albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
Posizione agli effetti degli obblighi militari
Stato di disoccupazione
Qualità di studente / di casalinga / di pensionato (e categoria di pensione)
Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
L'autocertificazione (L. 15/1968; L. 241/1990; L. 127/1997; DPR 403/98) consente al cittadino di sostituire i normali certificati con una propria dichiarazione.
Esistono 2 tipi di autocertificazione:
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione sostituiscono le tradizionali certificazioni; l'elenco delle certificazioni sostituibili è stabilito con la Legge 15/68 e con il d.P.R. 403/98 (vedi prospetto di ciò che è autocertificabile). Non necessitano di firma autenticata (legge 127/97), ne' di marca da bollo;
- le dichiarazioni sostitutive di atto notorio hanno per contenuto fatti personali, a diretta conoscenza del dichiarante, che possono riguardare sia lui stesso, sia terze persone, purchè la dichiarazione sia resa nell'interesse del dichiarante.
Le dichiarazioni sostitutive se sono allegate o collegate ad un'istanza o a una domanda presentata dall'interessato a una pubblica amministrazione, non necessitano di firma autenticata, nè di marca da bollo, ma occorre che siano accompagnate da una fotocopia di un documento di identità non scaduto. Allo stesso modo non sono necessari autentica e bollo se vengono sottoscritte davanti al dipendente incaricato di ricevere la documentazione.
I certificati relativi non devono più essere presentati, neppure a posteriori; l'autocertificazione deve essere esauriente, in modo da permettere all'amministrazione la verifica dell'esattezza dei dati contenuti (per es. non è sufficiente affermare di essere in possesso di diploma, ma è necessario indicare l'anno di rilascio del documento e l'istituto che l'ha emesso). La veridicità delle dichiarazioni sarà poi controllata dall'ufficio a cui è stata consegnata l'autocertificazione (e in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste dalla L. 15/68). Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto notorio valgono sei mesi dalla data di compilazione.
Non possono essere sostituiti da alcuna dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o di brevetti.
Quando occorre presentare una copia autentica, si può richiedere che il dipendente, incaricato di ricevere la documentazione, esegua l'autenticazione su semplice esibizione dell'originale oppure si può anche affermare, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che la copia di una pubblicazione o di documento è conforme all'originale.
Non è necessario apporre firma autenticata (L. 127/97 e L. 191/98) su istanze presentate insieme a una copia fotostatica di un documento d'identità o se firmate alla presenza del dipendente addetto. Tale norma si applica anche per la firma digitale, apposta su documenti informatici (d.P.R. 513/97).Non è invece necessaria (L. 127/97) l'autenticazione della firma per:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione,
- domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni,
- istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, seppur contenenti dichiarazioni sostitutive, previa osservanza delle condizioni prescritte,
- domande di partecipazione a concorsi pubblici,
- domande relative ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
La foto autenticata è necessaria per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni, come il porto d'armi, la licenza di caccia (Circ. del 14/03/1995, M.I.A.C.E.L. n.3).
Negli altri casi la legalizzazione delle fotografie da presentare ai fini del rilascio dei documenti personali è eseguibile dall'ufficio ricevente, se esse vengono presentate personalmente, e unite all'intera documentazione dell'istanza.
A tutti i cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni, mentre per gli extracomunitari l'utilizzo dell'autocertificazione è limitato a fatti, stati e qualità attestabili da soggetti pubblici o privati italiani.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Comuni, Province, Regioni, Scuole e Università) devono accettare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui sono previste, perché ciò comporta violazioni dei doveri d'ufficio. Sono obbligati anche ad accettarle tutti i gestori di pubblico servizio (Enel, Telecom, Poste, FF.SS., ecc).Le norme relative alle autocertificazioni non sono applicabili ai privati, salvo specifiche convenzioni (banche, studi legali, ecc.).
E' comunque possibile telefonare per informazioni sull'autenticazione di firme e di documenti, per informazioni sul rilascio delle carte di identità e per l'autentica delle fotografie al numero 0142-483121.
Ciò che è autocertificabile
Data e luogo di nascita
Residenza
Cittadinanza
Godimento dei diritti politici
Tutti i dati riguardanti lo stato civile (celibe, coniugato o vedovo)
Esistenza in vita
Nascita del figlio/a
Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
Maternità / Paternità
Separazione o comunione dei beni
Stato di famiglia (adozioni, figli a carico)
Annotazioni contenute nei registri di stato civile
Titolo di studio
Qualifica professionale
Esami sostenuti all'Università e per l'esame di Stato
Titoli di specializzazione / di abilitazione / di aggiornamento / qualificazione tecnica / di formazione
Situazione reddituale (reddito ai fini fiscali)
Situazione economica
Assolvimento obblighi contributivi
Possesso e numero codice fiscale / partita I.V.A.
Tutti i dati dell'anagrafe tributaria
Dichiarazione di "vivere a carico"
Qualità di legale rappresentante
Qualità di tutore / curatore
Non aver riportato condanne penali
Iscrizione in Albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
Posizione agli effetti degli obblighi militari
Stato di disoccupazione
Qualità di studente / di casalinga / di pensionato (e categoria di pensione)
Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
Responsible office
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
Person in charge | Dott. Andrea Novarese | ||||||
Staff | Dott.ssa Fulvia Vigato | ||||||
Address | Piazza Finazzi n.8 | ||||||
Phone |
0142.483121 interno 3 |
||||||
Fax |
0142.483705 |
||||||
Skype | comune_di_villanova_monferrato | ||||||
demografici@comune.villanovamonferrato.al.it |
|||||||
PEC |
villanovamonferrato@pcert.it |
||||||
Opening times |
|
Forms
- Modulo per dichiarazioni sostitutive di certificazione[.doc 27 Kb - 13/10/2009]
- Modulo per dichiarazioni sostitutive di atto notorio[.doc 32 Kb - 13/10/2009]